Oltre i requisiti indicati nell'articolo precedente, i concorrenti alla nomina% a sottotenente in servizio permanente nelle armi o nel servizio automobilistico di cui alla lettera c) dell'art. 1 debbono possedere:

  • a)la piena idoneita' fisica al servizio militare incondizionato;
  • b)uno dei titoli di studio prescritti per l'ammissione ai corsi ordinari dell'Accademia militare dall'articolo 4, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 26 aprile 1951

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-03-29;251~art5 · fonte del testo