Oltre i requisiti indicati nell'articolo precedente, i concorrenti alla nomina% a sottotenente in servizio permanente nelle armi o nel servizio automobilistico di cui alla lettera c) dell'art. 1 debbono possedere:
- a)la piena idoneita' fisica al servizio militare incondizionato;
- b)uno dei titoli di studio prescritti per l'ammissione ai corsi ordinari dell'Accademia militare dall'articolo 4, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 26 aprile 1951
