I sottufficiali aspiranti al passaggio nell'Arma, del carabinieri devono:

  • a)se appartenenti ai gradi di maresciallo maggiore, maresciallo capo, maresciallo ordinario dell'Esercito e corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, essere in possesso della licenza delle scuole medie inferiori o di titolo di studio equipollente o, se appartenenti ai gradi di capo di I, II e III classe, aver frequentato, con esito favorevole, il corso di istruzione generale professionale della Marina militare;
  • b)se appartenenti ai gradi di sergente maggiore e sergente dell'Esercito e corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, aver conseguito la promozione alla terza classe delle scuole medie inferiori o possedere titolo di studio equipollente o, se appartenenti ai gradi di secondo capo e sergente, aver frequentato, con esito favorevole, il corso ordinario della Marina militare;
  • c)aver riportato nell'ultimo anno di servizio classifica non inferiore a quella di "buono";
  • d)non aver superato, alla data di pubblicazione del bando di concorso: il 40° anno di eta', se marescialli o gradi corrispondenti; il 35° anno di eta', se sergenti maggiori o grado corrispondente; ed il 30° anno di eta' se sergenti;
  • e)essere di statura, non inferiore a metri 1,65;
  • f)essere stati disciplinati;
  • g)possedere i requisiti previsti da uno speciale attestato di idoneita' morale, da rilasciarsi da un Comando retto da un ufficiale o dai Comando di sezione dell'Arma competente per territorio. Il Ministro per la difesa, su parere del Comando generale, puo' negare la partecipazione al concorso, con provvedimento non motivato ed insindacabile.

Testo vigente dal 3 febbraio 1950

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urn:nir:stato:legge:1949-12-01;1067~art3 · fonte del testo