E' autorizzato un reclutamento straordinario nell'Arma dei carabinieri mediante concorso per titoli ed esame, di cinque marescialli maggiori, dieci marescialli capi, dieci marescialli d'alloggio, cinquanta brigadieri e settantacinque vice brigadieri della carriera continuativa, da trarsi rispettivamente dai marescialli maggiori, marescialli capi, marescialli ordinari radio-montatori o radio-telegrafisti dell'Esercito, dai sergenti maggiori radio-montatori o radio-telegrafisti dell'Esercito e dai sergenti radio-montatori o radio-telegrifisti dell'Esercito, e gradi e categorie corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in servizio o in congedo. La partecipazione al concorso e' subordinata al nulla osta delle rispettive Forze armate.

Testo vigente dal 3 febbraio 1950

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urn:nir:stato:legge:1949-12-01;1067~art1 · fonte del testo