Qualora non venissero ricoperti tutti i posti messi a concorso per il grado di maresciallo maggiore, i posti che rimarranno vacanti andranno in aumento o a quelli previsti per il grado di maresciallo capo; quelli che non venissero ricoperti in quest'ultimo grado andranno in aumento a quelli previsti per il grado di maresciallo d'alloggio. Qualora non venissero ricoperti tutti i posti messi a concorso per il grado di brigadiere, i posti vacanti andranno in aumento a quelli previsti per il grado di vice brigadiere.

Testo vigente dal 3 febbraio 1950

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urn:nir:stato:legge:1949-12-01;1067~art2 · fonte del testo