Per gli aspiranti dichiarati idonei saranno stabilite distinte graduatorie di merito per i radio-montatori e per i radio-telegrafisti, formate in base ai seguenti elementi:

  • a)punto riportato nella prova pratica (da calcolarsi in ventesimi);
  • b)punto da attribuirsi al candidato in rapporto al titolo di studio superiore a quello minimo previsto per l'ammissione al concorso da calcolarsi in un ventesimo per ciascun anno di studio successivo a quello necessario per conseguire detto titolo. A parita' di merito sara' data la preferenza, al candidato che avra' riportato punteggio piu' alto nella prova pratica. Inoltre fra gli aspiranti radio-montatori sara', a parita' di merito, data la preferenza a quei candidati che, oltre a superare la prova pratica, dimostreranno di essere anche dei provetti radio-telegrafisti.

Testo vigente dal 3 febbraio 1950

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urn:nir:stato:legge:1949-12-01;1067~art5 · fonte del testo