Saranno inscritti nelle graduatorie degli idonei i candidati che abbiano riportato: almeno 20 punti per le qualita' professionali in genere, in base ai punti ottenuti nella valutazione dei titoli di cui all'art. 7; almeno 10 ventesimi nella prova di esame di cui all'art. 8. A parita' di valutazione sono titoli preferenziali: l'essere cittadini italiani residenti alla data del 10 giugno 1940 in territori sui quali, per effetto del Trattato di pace, e' cessata la sovranita' dello Stato italiano e che, dopo l'8 settembre 1943, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico; il maggior punteggio per le qualita' tecnico-professionali; le benemerenze di guerra; l'essere orfano di caduto in guerra o nella lotta partigiana; la qualifica di "partigiano combattente" ai sensi delle disposizioni in vigore; i titoli di studio superiori a quello richiesto; la piu' giovane eta'. Le graduatorie formate ai sensi dell'art. 6 della presente legge saranno riunite, per ogni concorso, in una unica graduatoria nella quale i candidati saranno iscritti in ordine di merito secondo il punteggio riportato e con l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma del presente articolo. Le graduatorie definitive saranno approvate con decreto del Ministro per la difesa e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel giornale militare ufficiale.

Testo vigente dal 24 maggio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-04-23;476~art9 · fonte del testo