Ai sottufficiali immessi nei ruoli dell'Arma, dei carabinieri ai sensi dell'articolo precedente, sara' attribuita anzianita' assoluta a decorrere dai giorno in cui sono stati immessi in servizio nell'Arma; essi seguiranno nei rispettivi ruoli i pari grado dell'Arma stessa, aventi uguale anzianita'. L'anzianita' relativa dei sottufficiali di cui al precedente comma sara' stabilita in base alla graduatoria formata alla fine del corso di cui al precedente art. 6.

Testo vigente dal 3 febbraio 1950

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urn:nir:stato:legge:1949-12-01;1067~art8 · fonte del testo