Al termine del corso previsto dall'articolo precedente, saranno transitati definitivamente nei rispettivi ruoli dell'Arma dei carabinieri quei sottufficiali che, a giudizio insindacabile del Comando generale e previo parere del comandante della Scuola centrale di Firenze, saranno riconosciuti idonei al particolare servizio di istituto dell'Arma stessa. Essi possono essere immessi in ruolo in soprannumero all'organico stabilito per ciascun grado. Le eventuali eccedenze dovranno essere riassorbite con le prime vacanze che si verificano in ciascun grado. Fino a quando non saranno riassorbite le eccedenze di cui al precedente comma, dovra' essere lasciato scoperto nel grado di vice-brigadiere un numero di posti tale da compensare integralmente il maggior onere derivante dal soprannumero esistente negli altri gradi di sottufficiali. I sottufficiali non riconosciuti idonei ai sensi del primo comma saranno restituiti ai ruoli di provenienza o ricollocati in congedo.

Testo vigente dal 3 febbraio 1950

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urn:nir:stato:legge:1949-12-01;1067~art7 · fonte del testo