Formano oggetto d'insegnamento del corso di cui al precedente art. 5, le seguenti materie:

  • 1)ordinamento e amministrazione del Corpo;
  • 2)servizio del Corpo;
  • 3)imposte doganali;
  • 4)imposte di produzione;
  • 5)monopoli di Stato;
  • 6)tasse e imposte indirette sugli affari;
  • 7)imposte dirette;
  • 8)diritto punitivo, procedura e contenzioso tributario. Gli esami finali del corso hanno luogo in unica sessione e vertono sulle materie di cui al precedente comma. Dopo gli esami si procede, per ciascun ufficiale allievo, alla formazione di una nuova graduatoria in base alla classificazione finale, quale e' data dalla media dei punti di merito, espressi in ventesimi, ottenuti per ogni materia negli esami stessi. Per quanto altro non previsto dalla presente legge, concernente lo svolgimento e gli esami finali del corso, si rendono applicabili le norme relative ai corsi di applicazione per i sottotenenti di prima nomina del Corpo contenute nel vigente regolamento per l'Accademia e Scuola di applicazione della guardia di finanza.

Testo vigente dal 31 gennaio 1949

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1948-12-21;1579~art6 · fonte del testo