I sottotenenti che abbiano sostenuto con esito favorevole tutti gli esami finali del corso tecnico-professionale sono confermati idonei al servizio permanente effettivo e promossi al grado di tenente con anzianita' assoluta corrispondente alla data del decreto del Ministro per le finanze che approva la nuova graduatoria di cui al precedente art. 6 e con anzianita' relativa determinata dalla graduatoria medesima.

Testo vigente dal 31 gennaio 1949

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1948-12-21;1579~art7 · fonte del testo