Sono riconosciuti validi ai fini dell'ammissione ai corsi universitari di cui all'articolo precedente gli esami superati, durante il corso allievi ufficiali ed il corso di applicazione, nelle seguenti materie che devono essere comprese fra le materie di insegnamento previste dal regolamento di cui al primo comma dell'art. 2:

  • 1)istituzioni di diritto privato;
  • 2)economia politica;
  • 3)scienze delle finanze e diritto finanziario;
  • 4)diritto costituzionale;
  • 5)diritto del lavoro;
  • 6)diritto amministrativo (corso annuale)
  • 7)diritto internazionale;
  • 8)diritto penale (corso biennale);
  • 9)procedura penale;
  • 10)statistica;
  • 11)medicina legale;
  • 12)antropologia criminale;
  • 13)geografia politica ed economica;
  • 14)politica economica;
  • 15)sociologia
  • 16)storia dei partiti e dei movimenti politici;
  • 17)lingua francese (corsi quadriennali)
  • 18)lingua inglese (corsi quadriennali). L'insegnamento delle suddette materie deve essere impartito da docenti universitari secondo programmi analoghi a quelli universitari e approvati con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-06-09;405~art17 · fonte su Normattiva