Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1965 al 1 aprile 2010. Leggi il testo vigente →

Restano invariati i prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale gia' iscritti in tariffa alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a quando non si renda necessaria la loro variazione con la procedura prevista al precedente articolo 2. L'ammontare dell'imposta di consumo, nonche' gli importi spettanti rispettivamente all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione ed al rivenditore a titolo di aggio sono stabiliti, per ciascuno dei prezzi di cui al precedente comma, nelle stesse misure previste nelle tabelle annesse alla presente legge.

Testo in vigore dal 22 luglio 1965 al 1 aprile 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-07-13;825~art5 · fonte del testo