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Durante le more, per la stipulazione delle nuove convenzioni riguardanti i canoni d'imposta per il periodo 4 gennaio 1950-3 gennaio 1951, i fabbricanti sono tenuti a versare, entro le scadenze fissate nel precedente art. 2, le rate d'imposta calcolate in base all'applicazione delle aliquote per l'abbonamento stabilite dai decreti Ministeriali 7 febbraio 1949 e 10 giugno 1949 e i dati risultanti dalle convenzioni per il periodo 4 gennaio 1949 3 gennaio 1950, salvo conguaglio. Il conguaglio, a favore dell'Erario o del contribuente, che si renda necessario in applicazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, e' determinato in uno alla stipulazione della convenzione di abbonamento o all'atto della determinazione del canone d'ufficio ed il relativo ammontare e' portato in aumento o diminuzione della prima rata, che va a scadere dopo la stipulazione della convenzione o la determinazione del canone d'ufficio. Nel caso che l'eventuale credito del fabbricante non possa essere interamente conguagliato alla prima rata sopraindicata, il saldo del conguaglio sara' effettuato in uno alla seconda rata od a quelle successive. Ove anche cio' non sia possibile, si procede al rimborso del residuo credito del fabbricante. Fermo l'art. 9 della legge 18 febbraio 1949, n. 27, e l'art. 6 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286, sono abrogati il secondo ed ultimo comma dell'art. 43 dei decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1949 al 22 aprile 1951

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urn:nir:stato:legge:1949-12-24;940~art3 · fonte del testo