Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 aprile 1951 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 22 marzo 1951, n. 205.
Abrogato dal 22 aprile 1951
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Articolo abrogato dalla l. 22 marzo 1951, n. 205.
Abrogato dal 22 aprile 1951
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3 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1949 al 22 aprile 1951. 278 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Quando l'imposta e' riscossa in abbonamento la riduzione proporzionale del canone spetta, quando uno o piu' filatoi o macchine da filiere rimangono inattivi per un periodo di tempo non inferiore a tre giorni lavorativi consecutivi. La riduzione proporzionale del canone spetta inoltre per l'inattivita' completa della fabbrica di filati (reparto filatura) per una intera giornata lavorativa, od anche per la sospensione di un solo turno giornaliero di lavorazione, pure per un giorno, qualunque sia la, causa che provochi l'inattivita' stessa. Dette riduzioni spettano quando le inattivita' e la loro durata siano state almeno telegraficamente denunciate al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro le ore dieci del secondo giorno precedente a quello in cui ha inizio la sospensione, della lavorazione, se la inattivita' della fabbrica o la sospensione del turno siano dovute ad iniziativa del fabbricante; e appena, il fabbricante stesso ne sia, in grado, quando l'inattivita' della fabbrica, o la sospensione del turno di lavoro siano dovute all'insorgere di un impedimento improvviso ed estraneo alla sua volonta'. In questo ultimo caso la denuncia della inattivita' della fabbrica, o della, sospensione del turno puo' essere fatta anche al piu' vicino Comando di brigata della guardia di finanza. La riduzione del canone in ogni caso non puo' aver luogo se l'interruzione della, lavorazione non e' accertata dalla Finanza, e non puo' aver decorrenza, anteriore all'ora della denuncia, telegrafica, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e se del caso al Comando di brigata della guardia di finanza. Quando la ripresa della lavorazione avvenga prima del termine indicato nella denuncia, deve essere fatta pure comunicazione telegrafica all'Ufficio tecnico competente non meno di 24 ore prima della ripresa stessa.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MARZO 1951, N. 205
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-12-24;940~art4 · fonte del testo