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Le spese per l'accertamento, delle inattivita' di cui al precedente art. 4 sono a carico dei fabbricanti a norma dell'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 236. Le disposizioni dei due primi commi dell'art. 64 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, tuttora in vigore per effetto del disposto dell'art. 151 della legge doganale, approvata con legge 25 settembre 1940, n. 1424, si applicano anche nei riguardi dei servizi in materia d'imposta di fabbricazione e dell'imposta, erariale di consumo sul gas e sull'energia elettrica, le cui spese, in base alle norme vigenti, sono poste a carico dei privati. La misura dell'indennita', di cui all'art. 64, primo comma, del citato decreto 13 febbraio 1896, n. 65, dev'essere stabilita, d'intesa, col Ministero del tesoro e le somme dovute per tale titolo e per rimborso spese di trasporto debbono affluire ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1949 al 25 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1949-12-24;940~art5 · fonte del testo