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L'imposta di fabbricazione sui filati, istituita col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato, continuera' a riscuotersi, per i filati di produzione nazionale e fino ai 8 gennaio 1954, col sistema dell'abbonamento annuale sulla base delle misure unitarie di imposta vigenti nell'anno al quale si riferisce l'abbonamento, ed in ragione della capacita' di produzione risultante dal numero dei fusi di filatura o dal numero delle filiere, installati e funzionanti, e della durata e tipo di lavorazione. Per l'anzidetto periodo l'abbonamento e' obbligatorio per tutti i produttori di filati soggetti ad imposta, salvo quanto disposto dall'art. 11 del decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27, per i fabbricanti che, avendo una produzione annua presunta di filati corrispondente ad una imposta complessiva annua non superiore a L. 800.000, sono ammessi a pagare l'imposta in base a dichiarazione di lavoro ed alla quantita' e qualita' di filati da produrre.

Testo in vigore dal 7 aprile 1951 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-03-22;205~art1 · fonte del testo