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l'ammenda prevista dall'art. 119 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, non si applica quando, agli effetti della restituzione dell'imposta sui filati per i prodotti esportati, la differenza tra la lunghezza accertata per ogni chilogrammo di filato e quella che, secondo la dichiarazione dell'esportatore, darebbe luogo ad una maggiore restituzione d'imposta, non superi il 5 per cento.

Testo in vigore dal 7 aprile 1951 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-03-22;205~art10 · fonte del testo