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Sono abrogati: l'art. 10 del decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27; l'ultimo comma dell'art. 1 e gli articoli 3 e 4 della legge 24 dicembre 1949, n. 940; il terzo comma dell'art. 43 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1.

Testo in vigore dal 7 aprile 1951 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-03-22;205~art11 · fonte del testo