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((Quando l'imposta e' riscossa in abbonamento spetta la riduzione proporzionale del canone per l'inattivita' completa della fabbrica di filati, od anche di un suo reparto omogeneo di filatura, che abbia durata non inferiore ad un intero turno giornaliero di lavorazione, qualunque sia la causa che provochi le anzidette inattivita'. La riduzione del canone di cui al precedente comma spetta altresi' quando uno o piu' filatoi o macchine da filiera rimangono inattivi per un periodo di tempo non inferiore a tre giorni lavorativi consecutivi. Per fabbrica di filati si intende l'insieme dei reparti di filatura (uno o piu) compresi in uno stesso recinto di fabbrica. Costituisce reparto omogeneo di filatura sia ogni corpo di fabbrica - compreso nello stesso recinto - nel quale siano stati installati macchinari che abbiano autonomia completa per la produzione di un determinato tipo di filato, sia un insieme di filatoi che, per tipo di macchine e per specie di produzione, abbia autonomia di funzionamento rispetto al rimanente della fabbrica, distinguendosi, ai fini della riduzione di canone prevista dal presente articolo, il gruppo di filatoi di pettinati da quello dei filatoi dei cardati e, nella filatura dei pettinati e in quella dei cardati, il gruppo dei selfacting dal gruppo dei filatoi continui (ring, filatoi a campana, filatoi ad aletta). Nelle fabbriche di filati di lino o di canapa costituiscono pure reparti omogenei diversi, da un canto la filatura ad umido e dall'altro la filatura a secco. Ogni reparto deve essere distinto dall'altro con separazione ottenuta con elementi divisori di carattere stabile da approvarsi dall'Amministrazione finanziaria.))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.l. 18 marzo 1952, n. 117, convertito senza modificazioni dalla L. 15 maggio 1952, n. 456
1Il D.l. 18 marzo 1952, n. 117, convertito senza modificazioni dalla L. 15 maggio 1952, n. 456 ha disposto (con l'art. 9) che"La riduzione proporzionale del canone prevista dal secondo comma dell'art. 3 della legge 22 marzo 1951, n. 205, per il caso che uno o piu' filatoi o macchine da filiera, rimangano inattivi per un periodo di tempo non inferiore a tre giorni lavorativi consecutivi, ove trattisi di fabbriche che lavorano continuativamente per 24 ore giornaliere puo' essere consentita anche se la inattivita' venga iniziata in qualsiasi ora della giornata lavorativa purche' l'interruzione della lavorazione abbia una durata non inferiore a 72 ore consecutive."
Testo in vigore dal 19 dicembre 1953 al 22 dicembre 2008
