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Le riduzioni previste dal precedente art. 3 spettano quando le inattivita' e la loro durata siano state denunziate, almeno con telegramma o anche per telefono, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, entro le ore undici del secondo giorno precedente a quello in cui ha inizio la interruzione della lavorazione, se la inattivita' denunciata sia dovuta ad iniziativa del fabbricante, e appena il fabbricante stesso ne sia in grado, quando l'inattivita' dichiarata sia dovuta all'insorgere di un impedimento improvviso ed estraneo alla sua volonta'. In quest'ultimo caso la denuncia della interruzione della lavorazione puo' essere fatta anche al piu' vicino Comando di brigata della guardia di finanza. La riduzione del canone in ogni caso non puo' aver luogo se l'interruzione della lavorazione non e' accertata dalla Finanza e, quando la denuncia e' fatta dopo l'inizio dell'interruzione della lavorazione, non puo' avere decorrenza anteriore all'ora della denunzia telegrafica o telefonica al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e, se del caso, al Comando di brigata della guardia di finanza. Le denuncie telefoniche debbono, in ogni caso, essere confermate con telegramma appena l'orario di apertura degli uffici telegrafici lo permetta. Quando la ripresa della lavorazione avvenga prima del termine indicato nella denuncia, deve essere fatta pure comunicazione telegrafica o telefonica, all'Ufficio tecnico competente non meno di 24 ore prima della ripresa stessa.
Testo in vigore dal 7 aprile 1951 al 13 ottobre 1961
