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Durante le more per la stipulazione delle nuove convenzioni, riguardanti i canoni annuali d'imposta posteriori al 3 gennaio 1951, i fabbricanti sono tenuti a versare, entro le scadenze prescritte, le rate d'imposta calcolate in base ai canoni della annata precedente, salvo conguaglio. Il conguaglio, a favore dell'Erario o del contribuente, che si renda necessario in applicazione della disposizione di cui al primo comma del presente articolo, e' determinato in uno alla stipulazione della nuova convenzione di abbonamento o all'atto della determinazione del canone d'ufficio, ed il relativo ammontare e' portato in aumento o diminuzione della prima rata che va a scadere dopo la stipulazione della convenzione o la determinazione del canone di ufficio. Nel caso che l'eventuale credito del fabbricante non possa essere interamente conguagliato alla prima rata sopraindicata, il saldo del conguaglio sara' effettuato in uno alla seconda rata od a quelle successive. Ove anche cio' non sia possibile, si procede al rimborso del residuo credito del fabbricante.

Testo in vigore dal 7 aprile 1951 al 13 ottobre 1961

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-03-22;205~art5 · fonte del testo