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Agli effetti della liquidazione dell'imposta sui filati di lana di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1949, n. 940, le frazioni di lunghezza, per ogni chilogrammo di detti filati, superiori a 500 metri si arrotondano a 1000 metri e quelle fino a 500 metri si trascurano. Per i seguenti tipi di panno di lana cardata:

  • a)melton (follato);
  • b)velour (follato, garzato, vellutato);
  • c)drape' (follato, garzato, tipo castoro); la lunghezza per chilogrammo, del filato adoperato, accertata nelle analisi eseguite dagli organi della Finanza, viene aumentata, agli effetti della liquidazione dell'imposta, nella misura del 10 per cento.

Testo in vigore dal 7 aprile 1951 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-03-22;205~art7 · fonte del testo