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Al disposto di cui al punto 11 dell'articolo unico della legge 18 febbraio 1949, n. 27, sono aggiunti i seguenti commi: "Nel caso di filati ritorti di fantasia, al fine di determinare la lunghezza per chilogrammo dei singoli filati semplici componenti il ritorto, si dovra' ricorrere alla scomposizione del ritorto stesso nei vari capi semplici che lo costituiscono, determinando per ciascuno di essi la lunghezza e il peso relativo agli effetti della liquidazione dell'imposta. "La lunghezza per chilogrammo dei filati ritorti a fortissima torsione (crêpes), impiegati nella fabbricazione dei crespi, si aumenta, agli effetti della liquidazione della imposta, del 12 per cento e il risultato ottenuto si moltiplica per il numero dei capi semplici costituenti il ritorto. "Si aumenta del pari, del 12 per cento, agli effetti della liquidazione dell'imposta, la lunghezza per chilogrammo dei filati semplici a fortissima torsione (crepes) pure impiegati nella fabbricazione dei crespi".

Testo in vigore dal 7 aprile 1951 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-03-22;205~art8 · fonte del testo