Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1931 al 9 ottobre 2010. 59 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e a quelle emanate in base alla medesima dalle autorita' competenti sono punite con l'ammenda da L. 500 a L. 5000 e, nei casi piu' gravi, con l'arresto fino a sei mesi.
tolto: Inoltre l'autorita' militare ha la facolta' di disporre che, a spese del contravventore, siano rimesse le cose nel pristino stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-06-01;886~art16 · fonte del testo