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[1]Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e a quelle emanate in base alla medesima dalle autorita' competenti sono punite con l'ammenda da L. 500 a L. 5000 e, nei casi piu' gravi, con l'arresto fino a sei mesi.

[2]Inoltre l'autorita' militare ha la facolta' di disporre che, a spese del contravventore, siano rimesse le cose nel pristino stato.

Testo in vigore dal 18 luglio 1931 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-06-01;886~art16 · fonte del testo