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[1]Il Ministro per la guerra di concerto con gli altri Ministri interessati emanera' le norme esecutive per l'applicazione della presente legge.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 1° giugno 1931 - Anno IX

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Mussolini - Gazzera - Grandi - Rocco - Mosconi - Acerbo - Di Crollalanza.

[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 18 luglio 1931 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1931-06-01;886~art18 · fonte del testo