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[1]Il Ministro per la guerra di concerto con gli altri Ministri interessati emanera' le norme esecutive per l'applicazione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 1° giugno 1931 - Anno IX
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - Gazzera - Grandi - Rocco - Mosconi - Acerbo - Di Crollalanza.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 18 luglio 1931 al 9 ottobre 2010
