E' fatto obbligo agli assuntori di stazione, fermata e passaggi a livello di osservare e fare osservare dai propri coadiutori e dipendenti le prescrizioni che siano indicate nel contratto di conferimento dell'assuntoria, nonche' le altre prescrizioni contemplate dal regolamento di esercizio e dagli ordini di servizio aziendali. In particolare poi essi sono tenuti:

  • 1)a conoscere tutte le disposizioni relative al servizio ed a tenere aggiornati tutti gli avvisi che sono ad essi affidati per la conoscenza del pubblico;
  • 2)a provvedere alla regolare tenuta del servizio di amministrazione e contabilita' inerente al traffico di viaggiatori e merci;
  • 3)ad assicurare, oltre ai servizi di cui al precedente articolo 2, anche il servizio eventualmente loro affidato relativamente ai segnali fissi di protezione ed ai passaggi a livello;
  • 4)ad effettuare le operazioni di cui al terzo comma dell'articolo 2;
  • 5)a portare in servizio ed a far portare dai coadiutori e dipendenti il berretto o altro segno distintivo che sia prescritto dalla Direzione dell'esercizio e da questa fornito.

Testo vigente dal 15 febbraio 1965

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-02-03;14~art13 · fonte su Normattiva