Le assuntorie di cui al precedente articolo devono essere preventivamente autorizzate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) e possono comprendere i servizi di biglietteria, di ricevimento e spedizione delle merci, di pulizia, custodia e sorveglianza dei locali, impianti e piazzali, di custodia dei beni aziendali, delle merci e valori e del materiale rotabile che si trovi nella stazione o fermata. L'assuntoria di stazione o fermata puo' anche comprendere il servizio di manovra, di sorveglianza e di custodia dei passaggi a livello ad essa contigui. Non e' consentito affidare ai titolari delle assuntorie compiti o mansioni inerenti al movimento ed alla circolazione dei treni, tranne che si tratti di coadiuvare, in circostanze straordinarie e impreviste e dietro richiesta della Direzione di esercizio o del dirigente unico, gli agenti che ne siano responsabili. Le norme della presente legge si applicano anche alle assuntorie degli scali dei servizi della navigazione interna.

Testo vigente dal 15 febbraio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-02-03;14~art2 · fonte su Normattiva