L'azienda deve fornire all'assuntore le materie di consumo necessarie per l'accensione del fanale a mano, dei fanali da illuminazione, dei segnali di protezione del posto di guardia e dei segnali fissi della ferrovia, che gli sono affidati, nonche' i lubrificanti per gli apparecchi di chiusura dei passaggi a livello ed i liquidi speciali per l'innaffiamento del suolo della ferrovia e della strada in corrispondenza dell'attraversamento.

Testo vigente dal 15 febbraio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-02-03;14~art15 · fonte su Normattiva