L'effettivo esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica e' subordinato all'iscrizione all'albo provinciale di cui al successivo articolo 14.
Testo vigente dal 1 ottobre 1965
L'effettivo esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica e' subordinato all'iscrizione all'albo provinciale di cui al successivo articolo 14.
Testo vigente dal 1 ottobre 1965
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimita` costituzionale nel caso in cui medesima questione sia stata gia` ritenuta non fondata sotto gli stessi profili denunziati e non venga addotto alcun nuovo argomento tale da indurre la Corte a modificare la precedente giurisprudenza, essendosi limitato il giudice a quo a ripetere gli argomenti gia` puntualmente disattesi in ogni loro aspetto. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 18 Cost. - dell'art. 12, L. 4 agosto 1965, n. 1103, nella parte in cui subordina, anche per i tecnici di radiologia, dipendenti da pubbliche amministrazioni, l'effettivo esercizio dell'arte ausiliaria nelle strutture pubbliche, all'iscrizione nell'apposito albo provinciale, di cui al precedente art. 14, stessa legge). - cfr. S. n. 120/1973.
Art. 3 cost. · Art. 18 cost. · Art. 12 Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica
Il diritto di libertà di associazione, comprensivo anche di quello di non associazione, incontra come limite il potere dello Stato di imporre a determinate categorie di cittadini l'obbligo di iscrizione ad enti a struttura associativa, quando tali enti siano creati per il raggiungimento e la tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti. Pertanto l'art. 12, l. 4 agosto 1965, n. 1103, che obbliga gli esercenti l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica (anche se dipendenti da enti pubblici con divieto di esercizio di libera professione), in possesso di taluni requisiti, all'iscrizione nel corrispondente albo provinciale, non viola l'art. 18 della Costituzione in quanto mira alla salvaguardia degli interessi della categoria ed alla tutela dei cittadini. Cfr.: sentt. n. 69 del 1962 e nn. 11 e 98 del 1968.
Art. 3 cost. · Art. 18 cost. · Art. 12 Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1965-08-04;1103~art12 · fonte su Normattiva