Il tirocinio degli allievi presso gli istituti ed ospedali di cui all'articolo 4, che abbiano istituito i corsi, non da' luogo ad alcun rapporto di lavoro con gli stessi detti enti sono esonerati dall'obbligo di corrispondere qualsiasi emolumento a titolo di stipendio o salario e qualsiasi contributo assicurativo e previdenziale. Gli enti stessi provvedono all'assicurazione degli allievi contro gli infortuni, le malattie e lesioni causate da raggi X e sostanze radio-attive a norma del successivo articolo 15, li ricoverano gratuitamente in caso di malattia acuta contratta durante il corso. Gli allievi che siano gia' in rapporto di servizio con l'ente presso il quale si svolge il corso continuano a percepire gli assegni in godimento all'atto dell'ammissione alla scuola, purche' completino il normale orario di servizio quando non sono impegnati nei doveri scolastici.

Testo vigente dal 1 ottobre 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-08-04;1103~art7 · fonte su Normattiva