Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera

Art. 47 — Trattamento economico e certificato dell'avvenuto tirocinio

I laureati ammessi all'internato non hanno alcun rapporto di impiego ed osservano gli orari fissati per gli assistenti. Essi hanno diritto al vitto gratuito e ad un assegno mensile corrisposto dall'universita' per quanto riguarda gli istituti clinici universitari, direttamente gestiti dalle stesse, o dall'ente ospedaliero, la cui misura sara' fissata dal decreto delegato previsto dall'articolo 40 e non potra' essere superiore al terzo dello stipendio minimo attribuito all'assistente di ruolo ospedaliero, esclusa ogni altra indennita'. Il tirocinio deve essere svolto per almeno quattro mesi in medicina e per tre mesi rispettivamente in chirurgia e ostetricia e per i rimanenti due mesi in altre specialita' mediche. Il certificato di compiuto tirocinio sara' rilasciato dal rettore dell'universita' competente, sentiti i direttori degli istituti clinici universitari o dal presidente del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero presso il cui ospedale viene compiuto il tirocinio, su proposta del direttore sanitario, sentiti i primari competenti.

Testo vigente dal 12 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-12;132~art47 · fonte su Normattiva