Art. 61 — Correzioni ed integrazioni
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Fatto salvo il caso di errori materiali o evidenti, non sono ammesse correzioni ne' integrazioni all'opposizione o alla documentazione gia' depositata eccetto il caso in cui sono presentate entro il termine fissato per il rispettivo deposito.
Testo vigente dal 9 marzo 2010 al 9 settembre 2021 · versione 0 su Normattiva