Art. 239(Art. 80 Cod. Str.) Revisioni presso imprese o consorzi e requisiti tecnico-professionali degli stessi

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(Revisioni presso le imprese e requisiti tecnico-professionali delle imprese) 1. La concessione di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, puo' essere rilasciata a singole imprese di autoriparazione che ne facciano direttamente richiesta e che si impegnino a svolgere in proprio l'attivita' di revisione. Qualora l'impresa sia titolare di piu' officine presso cui intende effettuare le revisioni, devono essere richieste e rilasciate distinte concessioni per ciascuna delle suddette officine. 2. Le imprese di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui al comma indicato, devono possedere i seguenti requisiti:

  • a)essere iscritte in tutte le quattro sezioni del registro di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, ovvero in tutte e quattro le sezioni dello speciale elenco previsto dall'articolo 4 della medesima legge;
  • b)possedere adeguata capacita' finanziaria, dimostrata mediante un'attestazione di affidamento nelle forme tecniche, rilasciata da parte di:
  • 1)aziende o istituti di credito;
  • 2)societa' finanziarie con capitale sociale non inferiore a 5.000.000.000 di lire;
  • c)avere sede in una delle province per le quali il Ministro dei trasporti abbia ritenuto di avvalersi della facolta' di cui all'articolo 80, comma 8, del codice. 3. Nell'atto di concessione deve essere determinato, nei limiti di cui al comma 2, lettera c), un importo rappresentante la capacita' finanziaria dell'impresa e fissato dal Ministro dei trasporti. Siffatto importo puo' essere aggiornato con il variare delle condizioni economiche dell'impresa. 4. Le singole officine per le quali vengono rilasciati gli atti di concessione devono essere dotate di locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere:
  • a)superficie non inferiore a 120 m;
  • b)larghezza non inferiore a 6 m;
  • c)ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m. Le officine devono essere altresi' permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo nonche' di quelle indicate in tutte le tabelle approvate col decreto del Ministro dei trasporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122. 5. Sono a carico dell'impresa che richiede la concessione tutte le eventuali spese inerenti i sopralluoghi, effettuati dai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C., tendenti ad accertare la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali necessari per ottenere la concessione stessa.

Testo vigente dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art239 · fonte su Normattiva