Art. 239(Art. 80 Cod. Str.) Revisioni presso imprese o consorzi e requisiti tecnico-professionali degli stessi

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1. La concessione di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, puo' essere rilasciata a singole imprese di autoriparazione ((, di seguito denominate imprese,)) che ne facciano direttamente richiesta e che si impegnino a svolgere in proprio l'attivita' di revisione. Qualora l'impresa sia titolare ((di piu' sedi operative, ciascuna delle quali risponde ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 e presso le quali)) intende effettuare le revisioni, devono essere richieste e rilasciate distinte concessioni per ciascuna delle suddette ((sedi)). 2. Le imprese di cui ((al comma 1)), per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti ((e della navigazione)), al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni ((di cui all'articolo 80, comma 8, del codice)), devono possedere i seguenti requisiti: ((a) essere iscritte nel registro di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per tutte le attivita' delle quattro sezioni previste dall'articolo 1, comma 3, della stessa legge, ovvero essere iscritte nello speciale elenco previsto dall'articolo 4, comma 2, della medesima legge per tutte le attivita' delle quattro sezioni predette;))

  • b)possedere adeguata capacita' finanziaria, ((stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,)) dimostrata mediante un'attestazione di affidamento nelle forme tecniche, rilasciata da parte di:
  • 1)aziende o istituti di credito;
  • 2)societa' finanziarie con capitale sociale non inferiore a 5.000.000.000 di lire;
  • c)avere sede in una delle province per le quali il Ministro dei trasporti ((e della navigazione)) abbia ritenuto di avvalersi della facolta' di cui all'articolo 80, comma 8, del codice. 3. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610)). ((3. Le imprese per le quali sono rilasciati gli atti di concessione devono essere dotate di locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere:)) ((a) superficie di officina non inferiore a 120 m2;))
  • b)larghezza ((, lato ingresso,)) non inferiore a 6 m;
  • c)ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m. ((Le imprese devono)) essere altresi' permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo nonche' di quelle indicate in tutte le tabelle approvate col decreto del Ministro dei trasporti ((e della navigazione)) di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122. ((4. La concessione di cui all'art. 80, comma 8, del codice, puo' altresi' essere rilasciata ai consorzi e alle societa' consortili, anche in forma di cooperativa, di seguito denominati consorzi, appositamente costituiti tra imprese di autoriparazione: A tale scopo, ciascuna impresa:
  • a)deve avere la propria officina nel territorio dello stesso comune in cui il consorzio di appartenenza puo' essere autorizzato ad operare;
  • b)deve essere iscritta per tutte le attivita' di almeno una sezione del registro di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, ovvero dello speciale elenco previsto dall'articolo 4, comma 2, della medesima legge. Qualora sia iscritta in piu' sezioni, sempre per tutte le attivita' previste in ciascuna di esse, puo' partecipare a raggruppamenti individuati nell'ambito di un consorzio esclusivamente per il numero di sezioni di propria iscrizione strettamente necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura di tutte le quattro sezioni del registro citato, senza cioe' determinare duplicazioni di competenze tra le imprese di autoriparazione partecipanti al raggruppamento stesso;
  • c)puo' partecipare ad altri consorzi solo se titolare di piu' officine autorizzate. Ciascuna officina puo' fare parte di un solo consorzio. Le sedi operative delle imprese di cui ai commi 1 e 2 non possono partecipare, neanche limitatamente ad alcune sezioni, a consorzi;
  • d)deve avere una o piu' officine ubicate in locali aventi le caratteristiche seguenti: d.1) superficie non inferiore ad 80 m2; d.2) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 4 m; d.3) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m; ed essere dotata delle attrezzature e strumentazioni tra quelle indicate nell'appendice X al presente titolo nonche' di quelle indicate nelle tabelle approvate col decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, necessarie per la propria attivita' di sezione.)) ((5. I consorzi, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, devono altresi' possedere i requisiti previsti al comma 2, lettere b) e c). 6. Sono a carico dell'impresa, o del consorzio che richiede la concessione, tutte le spese inerenti i sopralluoghi effettuati dai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C., per accertare la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali necessari. Gli importi relativi, unitamente a quelli riguardanti i sopralluoghi volti a verificare il permanere dei predetti requisiti, sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.))

Testo vigente dal 19 dicembre 1996 al 30 gennaio 1998 · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art239 · fonte su Normattiva