Art. 240 — Requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici
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(Requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici) 1. I requisiti personali e professionali del titolare dell'impresa individuale, quando questa si avvalga di una sola sede operativa, o in sua vece e negli altri casi, ivi compresi i consorzi, del responsabile tecnico, sono i seguenti:
- a)avere raggiunto la maggiore eta';
- b)non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- c)non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
- d)essere cittadino italiano o di altro stato membro della Comunita' Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunita' Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocita';
- e)non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali;
- f)essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attivita' in base a certificazione rilasciata dal competente organo sanitario del Comune di esercizio dell'attivita';
- g)aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o un diploma di maturita' scientifica ovvero di un diploma di laurea in ingegneria. 2. Il responsabile tecnico deve inoltre ((...)) svolgere la propria attivita' in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o presso il consorzio cui e' stata rilasciata la concessione stessa. Il responsabile tecnico non puo' operare presso piu' di una sede operativa di impresa o presso piu' di un consorzio che effettui il servizio di revisione.
Testo vigente dal 30 gennaio 1998 al 18 ottobre 2001 · versione 13 su Normattiva