Art. 240 — Requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici
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(Requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici) 1. ((I requisiti personali e professionali del titolare dell'impresa individuale, quando questa si avvalga di una sola sede operativa, o in sua vece e negli altri casi, ivi compresi i consorzi, del responsabile tecnico, sono i seguenti:))
- a)avere raggiunto la maggiore eta';
- b)non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- c)non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
- d)essere cittadino italiano o di altro stato membro della Comunita' Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunita' Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocita';
- e)non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali;
- f)essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attivita' in base a certificazione rilasciata dal competente organo sanitario del Comune di esercizio dell'attivita';
- g)aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o un diploma di maturita' scientifica ovvero di un diploma di laurea in ingegneria. ((2. Il responsabile tecnico deve inoltre essere dipendente dell'impresa o del consorzio che ha richiesto la concessione e deve svolgere la propria attivita' in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o presso il consorzio cui e' stata rilasciata la concessione stessa. Il responsabile tecnico non puo' operare presso piu' di una sede operativa di impresa o presso piu' di un consorzio che effettui il servizio di revisione.))
Testo vigente dal 19 dicembre 1996 al 30 gennaio 1998 · versione 6 su Normattiva