Art. 338
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1. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che ha ricevuto la domanda di duplicato della patente nei casi di cui all'articolo 127 ((del codice, rilascia il duplicato entro trenta giorni dal ricevimento della domanda stessa.)) 2. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610)). 3. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610)).
Testo vigente dal 19 dicembre 1996 al 13 maggio 2000 · versione 6 su Normattiva