Art. 395 — (Art. 213 Cod. Str.) Vendita e distruzione dei veicoli e delle altre cose sequestrate
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L'alienazione e la distruzione dei veicoli e degli altri beni sono effettuate a cura dell'Intendenza di Finanza competente in relazione al luogo in cui i beni suddetti si trovano. Ai fini dell'alienazione o distruzione dei veicoli o altri beni, gli organi di Polizia Stradale che hanno proceduto al sequestro degli stessi trasmettono all'Intendenza di Finanza copia del verbale di sequestro, l'ordinanza di confisca e prova delle avvenute notificazioni agli interessati.
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