Art. 55 — Targhette di identificazione
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1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovra' essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
- a)amministrazione rilasciante;
- b)soggetto titolare;
- c)numero dell'autorizzazione;
- d)progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e)data di scadenza. 2. La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.
Testo vigente dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996 · versione 0 su Normattiva