Art. 57 — Pubblicita' sui veicoli
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1. L'apposizione sui veicoli di pubblicita' non luminosa e' consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato e' consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo. 2. La pubblicita' non luminosa per conto terzi e' consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea alle seguenti condizioni:
- a)che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- b)che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
- c)che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilita' e la percettibilita' degli stessi;
- d)che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
- e)che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati. 3. la pubblicita' non luminosa per conto terzi e' consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni:
- a)che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
- b)che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm;
- c)che non sia realizzata mediante messaggi variabili. 4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti e' ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:
- a)che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
- b)che la superficie della parte rifrangente non occupi piu' di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 m2;
- c)che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
- d)che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;
- e)che non sia realizzata mediante messaggi variabili. 5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, ne' disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione. 6. All'interno dei veicoli e' proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi. 7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice.
Testo vigente dal 19 dicembre 1996 al 25 dicembre 1997 · versione 6 su Normattiva