Art. 107 — Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere speciali (art. 72, d.P.R. n. 554/1999)
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
Testo vigente dal 19 aprile 2016, tuttora in vigore · versione 17 su Normattiva