Art. 147 — Ufficio della direzione dei lavori (art. 123, d.P.R. n. 554/1999)
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Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o piu' assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. L'ufficio di direzione lavori e' preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali.
Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva