Art. 195 — Certificato per pagamento di rate (art. 169, d.P.R. n. 554/1999)
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[1]Quando per l'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite e' dovuto il pagamento di una rata di acconto, il responsabile del procedimento rilascia, nel piu' breve tempo possibile e comunque non oltre il termine stabilito dal contratto, apposito certificato compilato sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori. Esso e' inviato alla stazione appaltante in originale ed in due copie, per l'emissione del mandato di pagamento. Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento e' annotato nel registro di contabilita'.
[2]16
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
16Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
Testo vigente dal 19 aprile 2016 al 30 maggio 2018 · versione 17 su Normattiva