Art. 243 — Progetto definitivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale (art. 215, d.P.R. n. 554/1999)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 aprile 2016 al 11 novembre 2017. Leggi il testo vigente →
Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato, studia il bene con riferimento all'intero complesso ed al contesto ambientale in cui e' inserito; approfondisce gli apporti disciplinari necessari e definisce i collegamento interdisciplinari; definisce in modo compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalita' esecutive delle operazioni tecniche; definisce gli indirizzi culturali e le compatibilita' fra progetto e funzione attribuita al bene attraverso una conoscenza compiuta dello stato di fatto; configura nel complesso un giudizio generale volto ad individuare le priorita', i tipi e i metodi di intervento con particolare riguardo all'esigenza di tutela ed ai fattori di degrado. Sono documenti del progetto definitivo:
- a)relazione generale;
- b)relazioni tecniche e specialistiche;
- c)rilievi e documentazione fotografica;
- d)elaborati grafici;
- e)calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- f)elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- g)computo metrico estimativo e quadro economico;
- h)piani di sicurezza e di coordinamento;
- i)cronoprogramma;
- l)schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- m)piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti. Qualora il responsabile del procedimento abbia previsto la redazione del progetto esecutivo da porre a base di gara, i documenti del progetto definitivo sono:
- a)relazione generale;
- b)relazioni tecniche e specialistiche;
- c)rilievi e documentazione fotografica;
- d)elaborati grafici;
- e)calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
- f)quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza;
- g)disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- h)aggiornamento del calcolo sommario della spesa;
- i)aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza. 16
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
16Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
Testo vigente dal 19 aprile 2016 al 11 novembre 2017 · versione 17 su Normattiva