Art. 272Il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento

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dei contratti pubblici di servizi e forniture Ai sensi di quanto previsto agli articoli 5, comma 5, lettera c), e 10 del codice, le fasi in cui si articola ogni singola acquisizione sono eseguite sotto la cura e la vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del codice, contestualmente alla decisione di procedere all'acquisizione ovvero eventualmente individuato nella fase di predisposizione dell'atto di programmazione di cui all'articolo 271, ove presente. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinche' l'acquisizione possa essere condotta in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati nonche' alla sicurezza e salute dei lavoratori oltre che agli ulteriori profili rilevanti eventualmente individuati in sede di verifica della fattibilita' del singolo intervento. Nello svolgimento delle attivita' di propria competenza in ordine alla singola acquisizione, il responsabile del procedimento formula proposte agli organi competenti secondo l'ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice e fornisce agli stessi dati e informazioni:

  • a)nella fase di predisposizione ed eventuale aggiornamento della programmazione di cui all'articolo 271;
  • b)nella fase di procedura di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto;
  • c)nella fase di monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento;
  • d)nelle fasi di esecuzione e verifica della conformita' delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali. Il responsabile del procedimento e' un funzionario, anche di qualifica non dirigenziale, dell'amministrazione aggiudicatrice. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione della stazione appaltante. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 10, comma 9, del codice garantiscono lo svolgimento dei compiti di loro competenza previsti per il responsabile del procedimento, di cui al codice ed al presente regolamento, nominando uno o piu' soggetti anche in relazione alle varie fasi procedurali.

Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art272 · fonte su Normattiva