Art. 343

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Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti di cui al codice eseguiti nell'ambito di applicazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Per quanto non disposto dal presente titolo si applicano le disposizioni contenute nel codice e nel presente regolamento ad esclusione della parte II, titolo XI, e del titolo II della presente parte.

Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 29 agosto 2014 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art343 · fonte su Normattiva