Art. 343
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[1]Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti di cui al codice eseguiti nell'ambito di applicazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 13 Per quanto non disposto dal presente titolo si applicano le disposizioni contenute nel codice e nel presente regolamento ad esclusione della parte II, titolo XI, e del titolo II della presente parte.
[2]16
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 agosto 2014, n. 125
13La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 17, comma 6) che "Nel codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, i riferimenti alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, si intendono fatti alla presente legge".
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
16Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
Testo vigente dal 19 aprile 2016 al 4 gennaio 2018 · versione 17 su Normattiva