Art. 110Cauzione e comproprieta' dei piloti effettivi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 aprile 1952 al 29 aprile 1981. Leggi il testo vigente →

I piloti effettivi devono provvedere la corporazione delle navi previste dall'articolo 99 e degli altri beni eventualmente indicati dai regolamenti locali di pilotaggio e devono prestare, anche in titoli di Stato, locazione prevista dai regolamenti stessi. L'aspirante pilota nominato effettivo, oltre al versamento della cauzione, e' tenuto a partecipare alla proprieta' delle navi e degli altri beni destinati al servizio della corporazione e deve versare, a tal fine, alla cassa della corporazione una somma equivalente al valore, al momento della nomina, di una quota di comproprieta' dei beni predetti, determinata in base al numero dei piloti effettivi. Il valore della quota, al momento della nomina ad effettivo dell'aspirante pilota, e' accertato, in caso di disaccordo, mediante perizia da eseguirsi a spese della corporazione. Per gli atti di disposizione relativi ai beni in comproprieta', dei piloti effettivi, oltre al consenso di tutti i comproprietari, e' necessaria l'autorizzazione del capo del compartimento.

Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 29 aprile 1981 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art110 · fonte su Normattiva