Art. 12Parere del genio civile

Il capo del compartimento richiede sulla domanda di concessione il parere del competente ufficio del genio civile che indica le condizioni tecniche alle quali ritiene necessario sia sottoposta la concessione, e pone il suo visto alla relazione tecnica, ai piani e agli altri disegni dopo averne accertati l'esattezza. Per le concessioni con licenza il predetto parere deve essere richiesto soltanto quando per l'attuazione degli impianti previsti si debbano apportare modificazioni di qualunque entita' ad opere marittime. In ogni caso, l'esecuzione delle opere e' soggetta alla vigilanza dell'ufficio del genio civile alle cui prescrizioni il concessionario deve attenersi. Quando occorra, in relazione all'entita' e allo scopo della concessione, l'ufficio del genio civile procede alle stime, ai computi e ai collaudi necessari. L'ufficio del genio civile assiste inoltre il capo del compartimento nelle operazioni di consegna e di riconsegna, quando sia necessario.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art12 · fonte su Normattiva